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ALLEGATO
"A" All'atto Notaio Lorenzo Zogheri del 28 Aprile 2006
Rep. n. 20153 fasc. 6788, registrato a Pistoia il 9 Maggio 2006 al
n. 1121.
ART. 1 E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile
una Associazione sotto la denominazione sociale "ASSOCIAZIONE
NAZIONALE INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI" in sigla
"A.N.I.A.G." o semplicemente "ANIAG".
L'Associazione ha sede in Pistoia, Via della Filiera n. 282.
La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
SCOPI E SPIRITO ASSOCIATIVO
ART. 2 L'A.N.I.A.G. non ha scopi di lucro. L'A.N.I.A.G. è
un'associazione apolitica e apartitica. Ha come scopo unico ed
imprescindibile di associare ingegneri, architetti e geometri, per
dotarli di una struttura di supporto che ne faciliti i compiti
professionali e dia adito a forme di cooperazione interattive, a
livello nazionale e internazionale, mirate anche all'incremento
soggettivo di conoscenze tecniche specifiche. L'A.N.I.A.G. è,
inoltre, un importante aiuto per quei giovani che, ottenuta
l'abilitazione, stanno iniziando l'attività, assistendoli nella
crescita professionale ed aiutandoli a rendersi tecnici coscienti e
preparati. Pertanto, lo spirito che fa nascere l'Associazione
A.N.I.A.G. è lo spirito di persone corrette e responsabili che
intendono collaborare fra loro avvalendosi delle più moderne
tecnologie al fine di offrire servizi migliori alla clientela, sia
essa privata che pubblica, e tutelare i propri interessi economici.
Quale associazione volontaria, l'A.N.I.A.G. concorre al
conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni
in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità
naturali su tutto il territorio della Comunità Europea. E'
espressamente fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
ART. 3 Per il conseguimento dello scopo associativo, L'A.N.I.A.G. mette a
disposizione dei propri iscritti servizi telematici utili
all'attività professionale e alla ricerca attraverso la rete
internet o altra rete anche privata; effettua corsi di aggiornamento
professionale anche mediante videoconferenza, stipula convenzioni
con le Aziende nonché con Istituti di Credito ed Assicurativi,
pubblicizza le attività professionali svolte dai medesimi.
L'A.N.I.A.G. può
inoltre stipulare apposite convenzioni al fine di fornire ai clienti
degli associati particolari agevolazioni economiche.
COOPERAZIONI ESTERNE
ART. 4 L'A.N.I.A.G. stabilisce rapporti di collaborazione con le
istituzioni pubbliche e private, in particolare con gli Ordini ed i
Collegi professionali. Salvaguardando la propria autonomia può
aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e
promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società
anche se di capitali, nonché aderire ad associazioni che abbiano le
stesse finalità dell'A.N.I.A.G. e che comunque con essa non siano
in contrasto o che perseguano scopi affini. Sempre per il
conseguimento dello scopo associativo e salvaguardando la propria
autonomia, può prendere parte a società operanti nel settore delle
telecomunicazioni e società produttrici di software o
hardware.
COMMISSIONI INTERNE
ART. 5 Al fine di sviluppare le varie iniziative dell'associazione,
vengono formate delle commissioni di studio interne. I membri delle
varie commissioni vengono proposti dagli associati ed eletti dal
Consiglio Direttivo una volta valutata l'idoneità degli stessi; il
tutto con le modalità e i tempi che detto Consiglio Direttivo
riterrà opportune. Ciascun membro potrà rimanere in carica al
massimo per un periodo di un anno e può essere rieletto.
SOCI, ISCRIZIONI, QUOTA ANNUALE
ART. 6 Il numero dei Soci è limitato. Possono essere iscritti
all'Associazione tutti coloro che sono iscritti negli Albi degli
Ingegneri, Architetti e Geometri ed in possesso di quei requisiti
professionali e morali che, in armonia con lo spirito associativo
sopra precisato, sono essenziali per perseguire gli scopi stessi
dell'associazione. Sono pertanto esclusi tutti i professionisti che
sono sospesi o cancellati dall'albo di appartenenza. Possono inoltre
essere iscritte all'A.N.I.A.G. associazioni, sempre se in possesso
dei requisiti sopra elencati, o società di professionisti. Nel caso
di società, l'oggetto sociale dovrà contenere attività connesse
alla professione di Geometra, Architetto o Ingegnere ed avere almeno
una di queste figure professionali quale legale rappresentante.
ART. 7 Chi desidera aderire all'Associazione dovrà presentare domanda al
Consiglio Direttivo seguendo le procedure indicate sul sito www.aniag.it
- www.aniag.org con l'attestazione del versamento della quota
annuale. Spetterà allo stesso Consiglio Direttivo, entro 5 giorni
feriali dal ricevimento della stessa, valutare l'idoneità di ogni
aspirante socio. L'iscrizione si avrà per avvenuta all'atto della
pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione nell' elenco dei
soci. In tale elenco verrà inserito il cognome, il nome, la
provincia, il numero di iscrizione all'albo di appartenenza, la data
di iscrizione; oltre ad eventuali altri dati ritenuti indispensabili
per il perseguimento dello scopo associativo. In caso di diniego
della domanda, il Consiglio Direttivo provvederà a darne
comunicazione scritta motivando la decisione e rimborsando la quota
versata all'aspirante socio.
ART. 8 La quota di iscrizione annuale all'A.N.I.A.G. sarà determinata
dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno
per l'anno successivo, in sede di presentazione all'Assemblea ed
eventuale approvazione del rendiconto e comunicato ai Soci anche
mediante pubblicazione sul sito www.aniag.it - www.aniag.org. Questa
avrà scadenza annuale in base alla data di iscrizione di ciascun
socio, pubblicata nel libro soci. Chi non provvederà al versamento
della relativa quota, verrà automaticamente escluso dall'A.N.I.A.G.
previa delibera del Consiglio Direttivo. Il socio che intenda
dimettersi dall'Associazione potrà comunque
in qualunque momento presentare al Consiglio Direttivo
comunicazione scritta delle dimissioni, mediante fax o posta
elettronica sottoscritta con firma digitale. E' facoltà del
Consiglio Direttivo dell'ANIAG, delegare alla riscossione delle
quote associative anche società esterne tramite apposita
convenzione e con modalità che riterrà più opportune. La quota
associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte, e non è rivalutabile.
DEONTOLOGIA
ART. 9 Ciascun Socio è tenuto a seguire le direttive deontologiche
dell'associazione al fine di creare e salvaguardare una rispettabile
immagine dall' A.N.I.A.G. stessa.
ART. 10 Ogni Socio dell'A.N.I.A.G. ha diritto di:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
rispettandone le norme previste dai regolamenti;
b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni
dell'Associazione;
c) esprimere nelle sedi deputate il proprio voto per la scelta dei
dirigenti dell'Associazione;
d) promuovere nuove iniziative per il raggiungimento dello scopo
dell'associazione;
e) proporre i membri delle commissioni interne di studio;
f) voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
ART. 11 Ogni Socio dell'A.N.I.A.G. ha il dovere di:
a) accettare i principi ispiratori del presente statuto ed ogni
norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione; b)
corrispondere regolarmente le quote associative stabilite
annualmente;
c) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente
nell'Ambito della Associazione attraverso i suoi organismi, pena
l'espulsione dalla Associazione;
d) comunicare entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal
ricevimento del provvedimento, la sua sospensione o cancellazione
dall'albo professionale di appartenenza;
e) comunicare tempestivamente l'avvenuto cambio di indirizzo della
residenza e del luogo di lavoro;
f) comunicare tempestivamente la sua cancellazione all'albo
professionale di appartenenza, anche qualora venga successivamente
richiesta iscrizione presso altro albo o nel caso di trasferimento
della propria residenza in altra provincia. Nel caso di società o
studi associati, dovrà essere tempestivamente comunicato ogni
modifica apportata allo statuto sociale e la nomina o revoca dei
legali rappresentanti.
ART. 12 A riconoscimento dei meriti acquisiti, la Direzione nazionale su
proposta del proprio Consiglio Direttivo, può conferire particolari
titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi
all'Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13 Sono organi dell'Associazione:
1) L'Assemblea;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vice Presidente;
5) Il Collegio dei revisori;
6) Il Collegio dei Probiviri.
ART. 14. - ASSEMBLEA - L'assemblea dell'associazione
è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti ed in
regola con il pagamento delle quote associative annuali. L'associato
impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare in assemblea
da altro associato mediante delega scritta autografata. La delega può
essere inviata all'associazione a mezzo fax o posta allegando una
copia di un documento d'identità valido oppure a mezzo posta
elettronica sottoscritta con firma digitale. Ogni delegato può
rappresentare non più di 5 (cinque) associati. L'assemblea è
convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo fax inviato al numero indicato dai soci al momento della
richiesta della loro iscrizione o successivamente variato;
b) a mezzo posta elettronica sottoscritta con firma digitale del
Presidente del Consiglio direttivo all'indirizzo e-mail fornito ai
soci al momento della loro iscrizione o successivamente variato;
c) a mezzo lettera raccomandata postale all'indirizzo indicato dai
soci al momento della richiesta della loro iscrizione o
successivamente variato.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 8 (otto)
giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà contenere
l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e deliberare nonché
il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Potrà essere prevista
una riunione in seconda convocazione che, comunque, non potrà
essere convocata nello stesso giorno fissato per la prima
convocazione. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì
inviato ai componenti il Collegio Sindacale, se nominato
dall'assemblea. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e le relative
deliberazioni verranno pubblicate inoltre sul sito ufficiale
dell'associazione. La riunione potrà tenersi anche in località
diversa dalla sede sociale purché in territorio nazionale o anche
tramite videoconferenza con l'ausilio di strutture informatiche
all'uopo realizzate per garantire la partecipazione al voto di
ciascun socio. Le Assemblee possono essere ordinarie e
straordinarie. L'Assemblea ordinaria dovrà tenersi anche entro il
mese di Aprile per la discussione e l'approvazione del rendiconto
economico e finanziario dell'esercizio relativo al periodo 1°
gennaio/31 dicembre dell'anno precedente. L'assemblea ordinaria potrà
essere convocata altresì quando ritenuto opportuno dal Consiglio
Direttivo. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per
modifiche da apportare allo statuto e negli altri casi previsti
dalla Legge. Le assemblee potranno essere convocate anche su
richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto da inviarsi
al Consiglio direttivo, con preavviso di almeno 60 (sessanta)
giorni, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti che si
ritiene di voler discutere e deliberare. L'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice
Presidente. In assenza di quest'ultimo viene presieduta da un Socio
nominato dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nominerà
altresì il Segretario. Nelle assemblee straordinarie le mansioni di
segretario saranno svolte da un Notaio.
Le assemblee, in seduta ordinaria o in seduta straordinaria, sono
valide - in prima convocazione - purché sia presente o
rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le
relative deliberazioni saranno ritenute valide purché approvate
dalla maggioranza dei votanti. In seconda convocazione le assemblee
sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati
aventi diritto al voto. Le deliberazioni in questo caso sono valide
purché approvate dalla maggioranza dei soci presenti o
rappresentati all'assemblea stessa. E' compito dell'Assemblea, oltre
a quanto previsto nel presente statuto:
a) l'approvazione del rendiconto;
b) la emanazione delle direttive di massima per il perseguimento
degli scopi sociali;
c) la nomina del consiglio direttivo;
d) la nomina del collegio dei revisori dei conti;
e) la nomina del collegio dei probiviri.
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo
è nominato dall'Assemblea dei soci. Si compone di un numero dispari
di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove. I
componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Consiglio
direttivo soltanto i soci regolarmente iscritti con almeno quattro
anni di anzianità nell'associazione. La cessazione della qualità
di socio comporta automaticamente la cessazione della carica di
membro del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina nel
suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Al Consiglio
direttivo sono attribuiti tutti i poteri per gli atti di
straordinaria amministrazione dell'Associazione con la sola
eccezione di quanto a norma di legge o di statuto è riservato all'
assemblea dei soci. Al consiglio direttivo si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli artt. 2382, 2383, 2385, 2386 e
seguenti del Codice Civile. Il consiglio direttivo potrà
predisporre un regolamento relativo alla struttura interna
dell'Associazione ed al suo funzionamento. Il regolamento sarà
sottoposto alla approvazione dell'Assemblea e verrà pubblicato sul
sito internet dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente, o in caso di suo indisponibilità dal
vice-Presidente, a mezzo fax o posta elettronica da inviare a tutti
i componenti e, se nominato, ai componenti dal Collegio Sindacale,
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Le riunioni a cui
partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se
nominato, del collegio Sindacale sono ritenute valide anche senza la
formalità di convocazione suddetta.
ART. 16 - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE -
Al Presidente è attribuita la firma sociale e la rappresentanza
negoziale e legale dell'associazione di fronte a terzi e in
giudizio. Al Presidente spettano tutti i poteri per la ordinaria
amministrazione dell'associazione: egli cura l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio direttivo e l'attuazione dei programmi
approvati dall'Assemblea dei Soci. In caso di suo impedimento o
assenza le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente. Il
Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcuni dei poteri di
sua competenza.
ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -
L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o sia imposto dalla legge,
nominerà il Collegio dei Revisori dei conti che si comporrà di tre
membri effettivi e due supplenti. Dureranno in carica quatto
esercizi sociali e saranno rieleggibili . Al Collegio dei Revisori
sarà demandato il controllo contabile della gestione
dell'associazione. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le
norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.
ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -
L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o sia imposto dalla legge,
nominerà il Collegio dei Probiviri. Ad esso verrà demandato il
compito di giudicare il comportamento del socio nei confronti
dell'associazione o nei confronti di altro socio. Allo stesso Organo
spetterà il diritto di emanare sanzioni nei confronti di coloro che
si rendano passibili di provvedimenti disciplinari fino
all'esclusione. Il provvedimento sanzionatorio non potrà essere
adottato se non con le più ampie garanzie di difesa del socio e
previo parere scritto motivato non vincolante del Consiglio
Direttivo. Il Collegio dei probiviri sarà composto di tre membri e
dureranno in carica quattro anni . Giudicherà ex bono et aequo ed
il suo giudizio sarà inappellabile. I suoi componenti non potranno
ricoprire altri incarichi all'interno dell'associazione.
LOGO, MARCHIO, SITO INTERNET E
POSTA ELETTRONICA
ART. 19 A ciascun socio è data la possibilità di fregiarsi del marchio o
logo dell'associazione, da apporre su propria carta intestata o
documento tecnico. L'associazione fornisce a ciascuno degli iscritti
un proprio indirizzo e - mail utile per la corrispondenza ufficiale
con la Direzione Nazionale. Non potranno essere presi in
considerazione dalla Direzione Nazionale
comunicazioni pervenute da altri indirizzi e - mail.
Il sito ufficiale dell'associazione è costruito
all'indirizzo www.aniag.it o www.aniag.org.
PATRIMONIO
ART. 20 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dalle
quote associative versate da ciascun Socio;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) dai contributi e donazioni di Privati, Enti pubblici e Privati,
ivi compresa la Comunità Europea;
d) dalle attrezzature hardware e software, dai beni mobili e
immobili che l'associazione acquisterà per il conseguimento dei
propri scopi sociali;
e) dalle quote societarie che l'A.N.I.A.G. acquisterà per il
conseguimento dei propri scopi sociali.
In caso di scioglimento dell'Associazione, liquidatore sarà il
Presidente in carica coadiuvato dal Vice presidente.
NORME CONCLUSIVE
ART. 21 Il presente statuto forma legge per tutti gli associati che lo
accettano nel totale dei suoi contenuti. Esso può essere modificato
dall'Assemblea, riunita in seduta straordinaria con le modalità
previste dall'art. 14 del presente statuto e con voto favorevole di
almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati all'assemblea stessa.
ART. 22 L'A.N.I.A.G. può essere sciolta soltanto dall'Assemblea in seduta
straordinaria. La proposta di scioglimento deve ottenere il voto
favorevole di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea all'atto dello scioglimento si obbliga a devolvere il
proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alla normativa prevista dal Codice Civile e dalle leggi che regolano
la materia.
ART. 24 Competente per le controversie è il foro di Pistoia.
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